Equitalia: cancellati le cartelle iscritte a ruolo fino al 1999 con importo massimo di 2 mila euro


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Finalmente ieri è diventata esecutiva una norma attesa dal 2012:

I crediti di importo fino a 2mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.”

Nella pratica, cosa significa per il contribuente questa nuova legge? Andiamo per ordine.

Ieri è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale al n. 142 del 23.06.15, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze la Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1. Il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).

Diventa quindi esecutiva la normativa [Legge n. 228/2012 commi 527 e 528 dell’art.1] che ieri  finalmente  è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze [n. 142 del 23.06.15], che disponeva la rottamazione (o meglio, l’annullamento) dei ruoli affidati ad Equitalia fino al 2000, in particolare il provvedimento disciplina le modalità operative con cui dovrà avvenire il discarico dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (con conseguente rimborso ad Equitalia delle relative spese sostenute per le procedure esecutive avviate).

Quindi, per tutti i crediti di importo superiore a 2mila euro, se successivamente alla data di entrata in vigore del decreto pubblicato ieri le somme in questione non sono state integralmente riscosse per effetto di procedure di espropriazione o di pignoramento già avviate da Equitalia, o attraverso eventuali piani di rateazione concessi al contribuente o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, di transazioni fiscali e previdenziali, di fallimenti o altre procedure concorsuali, o di contenzioso pendente, verranno inserite in un elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività.
Resteranno invece in gestione ad Equitalia e quindi ancora esigibili, le somme (e le relative cartelle) interessate da uno qualsiasi dei procedimenti sopra elencati.

Ma anche queste ultime – qualora successivamente all’entrata in vigore del decreto, l’ente di riscossione dovesse verificare l’impossibilità di incassare le predette somme – saranno trasmesse in un elenco all’ente creditore entro due mesi dalla conclusione delle attività di recupero.

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