Il redditometro è illegittimo:nulli gli accertamenti della Agenzia delle Entrate

Il redditometro è illegittimo:nulli gli accertamenti della Agenzia delle Entrate

Il redditometro, è lo strumento principale con il quale da tempo l’Agenzia delle Entrate, sta controllando i contribuenti. Secondo una importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la n. 473/13/16, questo strumento è illegittimo in quanto attuato con decreti ministeriali illegittimi e nulli.

agenzia-delle-entrate

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta nella pratica. Il redditometro, come molti di noi – purtroppo – sapranno, è lo strumento che l’Agenzia delle Entrate utilizza per accertare il volume delle spese fatte dal contribuente, che poi viene confrontato con il reddito da questi dichiarato. Se tra i due dati, viene riscontrato una incongruenza di oltre il 20%, l’Agenzia, procede in automatico all’accertamento fiscale. Una vera forca caudina.

Ora a porre fine a questa “tagliola”, che peraltro già dalla sua emanazione aveva suscitato forti perplessità sulla sua natura invasiva, rispetto alla legge sulla privacy, è arrivata queste sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania.

I punti contestati sostanzialmente sono tre: difetto di delega, violazione della privacy e discriminazione del contribuente.

Il primo, è il cardine di questa sentenza: “il redditometro è nullo per difetto di delega”. Tradotto, significa che i decreti che disciplinano il redditometro sono nulli in quanto emanati senza che la legge abbia mai attribuito al governo il potere di attuare tale materia. E questo perché, qualsiasi norma per essere attuata, deve prima essere autorizzata dal Parlamento, altrimenti vi sarebbe un difetto assoluto di attribuzione di poteri.

In pratica a norma dell’Art. 38 Dpr n. 600/1973 che è la legge che disciplina il redditometro, lo stesso, non ha specificato che esso dovesse essere regolamentato con i decreti ministeriali che oggi vengono invece utilizzati.

Ne consegue che, se i decreti ministeriali che disciplinano i redditometro sono nulli, il giudice tributario ha il potere di disapplicarli, con conseguente nullità anche dello stesso accertamento fiscale basato su tale strumento. Cioè esattamente quanto affermato nelle motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 473/13/16.

Inoltre questa sentenza, precisa anche che il contribuente è impossibilitato a difendersi dall’accertamento fiscale mediante redditometro: “risulta impossibile fornire la prova di aver speso di meno di quanto risultante dalle medie Istat, e infatti non si vede come si possa provare ciò che non si è fatto, ciò che non si è comprato”.

Il secondo è quello relativo alla violazione della privacy. Su questo argomento, si era già pronunciato il Tribunale di Napoli, che aveva sentenziato: “l’Agenzia delle Entrate si auto-attribuisce un potere di raccogliere e immagazzinare ogni singolo dettaglio, dal più insignificante al più sensibile della vita di ciascun componente di un nucleo familiare”.

Praticamente il fisco, fa proprio un potere che va manifestamente oltre quello della ispezione fiscale astrattamente consentito dalla art. 14, co. 3 della nostra Costituzione, potere che di fatto, non dispone nemmeno un giudice penale. Il redditometro quindi è nullo.

Il terzo ed ultimo punto è quello relativo alla discriminazione che il redditometro compie tra i contribuenti italiani. Anche questo punto è affrontato ed inserito nelle motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la n. 473/13/16.

La differenza, in termini di potere di acquisto e di costo della vita, tra le varie regioni d’Italia, è certificata anche dall’ISTAT, pertanto lo stesso metro di valutazione delle spese, non è applicabile, a tutto il territorio nazionale. Infatti, il redditometro è discriminatorio perché non prevede la possibilità di diversificazioni territoriali tra un cittadino residente nella ricca Lombardia rispetto a chi vive in Sicilia o in Calabria, o tra chi vive in un ricca città, rispetto a chi vive in uno sperduto paesino di montagna, luoghi profondamente differenti in quanto a capacità di spesa, dato, anche questo, certificato dall’Istat.

Da ora in avanti dunque, il cittadino avrà un’arma in più per difendersi da controlli troppo “asfissianti” del fisco.

Visite: 385

Debora Ranzetti

Pubblicato da Debora Ranzetti

Debora Ranzetti, romana, avvocato ma blogger per passione. Non ha partiti ne tessere, amante delle battaglie impossibili, il cui motto è: “non mi piego, ma a spezzarmi non ci penso nemmeno”. Scrive quello che pensa, senza filtri, ma sempre nel rispetto delle regole. Animalista, ambientalista, inquieta e sempre di corsa, ma pronta a fermarsi se qualcuno è in difficoltà.