Bomba De Luca – Imposimato VS Cantone


Finite le elezioni e “vivisezionate” le ricadute politiche con l’inevitabile balletto delle cifre “elastecilizzate” a secondo delle convenienze, sul piatto rimane il caso dei casi : De Luca.

I pareri sono diversi e molteplici a secondo dell’angolazione di veduta, la legge invece è chiara ed univoca. Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti con tempi sospettosamente perfetti, venerdì 28 maggio, due giorni prima delle votazioni, hanno stabilito che a esprimersi sui ricorsi contro l’applicazione della Severino sono i Giudici ordinari e non quelli amministrativi. La prima conseguenza è che decadono le questioni sollevate dal Tar davanti alla Corte Costituzionale perché proposte da un giudice che non aveva giurisdizione. E dovrà essere il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a firmare il decreto di sospensione. Si tratta di un atto dovuto. Nè può pensarsi a un ritardo procedurale o a una valutazione discrezionale dell’esecutivo, poiché la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la sospensione è un atto vincolato per cui non esiste potere discrezionale da parte del Capo del Governo o del prefetto. Fin qui la legge.

Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Anticorruzione, definisce il caso De Luca una questione prettamente tecnico giuridica che rischia di essere, dice Cantone “letta con una chiave politica o di strumentalizzazione. Credo che il presidente del Consiglio debba fare appello a tutto il meglio dell’avvocatura dello Stato e dei giuristi italiani. Senza pressioni perché la soluzione che si trova oggi farà giurisprudenza”.
Cantone a nostro avviso (siamo un blog di opinione, è questa è la nostra) era partito con il piglio giusto, ma gradatamente si è integrato sulla poltrona sulla quale è seduto finendo per diventarne “corpo unico”. La dichiarazione su De Luca, dimostra un appiattimento su posizioni filo governative che rapportate al ruolo super-partes che dovrebbe rivestire, risulta quantomeno ambigua, diciamo che in questo caso ha preso una “cantonata”.
Di parere opposto Ferdinando Imposimato – Presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione – il quale dichiara: La Corte Costituzionale ha già spiegato che la “sospensione obbligatoria integri un vero e proprio impedimento del Presidente che gli preclude l’esercizio delle attribuzioni connesse alla carica con conseguente impossibilità di compiere qualsiasi atto”. Quanto alla incostituzionalità della legge Severino per eccesso di delega (ar76 Cost) in quanto la legge-delega avrebbe collegato le conseguenze della sospensione o della decadenza unicamente alle sentenze di condanna definitive, e non anche a quelle non definitive, i giudici del Consiglio d Stato evidenziano che il concetto di “sospensione” implica di per sé il riferimento a un presupposto ( la condanna penale) non ancora definitivo: se il Parlamento ha voluto mantenere, a fianco della misura della decadenza, anche la possibilità della “sospensione” della carica elettiva, ciò ha fatto – evidentemente – sull’implicito presupposto che tale misura (a differenza della decadenza, che si appoggia a una condanna definitiva) non può non inerire che a una condanna non definitiva, in linea con la natura tipicamente cautelare che la pervade. E laddove il legislatore delegante ha fatto riferimento all’istituto della “sospensione”, ha richiamato la necessità che anche le sentenze non definitive di condanna possano assumere un importante ruolo nel delineare il complessivo istituto dell’incandidabilità, quantomeno sotto l’aspetto dell’anticipazione degli effetti preclusivi sulla carica elettiva, tipici della sentenza definitiva. Da qui deriva che Vincenzo De Luca deve essere sospeso e nel frattempo non sembra potere non solo fare programmi ma neppure nominar il vice e la giunta.
Alla luce di ciò, De Luca potrà essere proclamato eletto, ma subito dopo dovrà essere sospeso, contrariamente a quanto sostiene Raffaele Cantone.
Il Presidente del Consiglio pertanto, dovrà firmare il decreto di sospensione perché atto dovuto (cosa già avvenuta per il Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti). Un eventuale ritardo procedurale o a una valutazione discrezionale dell’esecutivo, poiché la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la sospensione è un atto vincolato per cui non esiste potere discrezionale da parte del Capo del Governo o del prefetto, potrebbe integrare a sua volta il delitto di abuso di ufficio mediante ritardo doloso. Del resto lo stesso De Luca ha ammesso che la legge Severino sia immediatamente applicabile ed in termini neanche tanto velati, ha sollecitato il Governo ad una sua modifica tempestiva, che oltre al ritorno alle urne, sarebbe l’unica soluzione realmente praticabile per uscire da un pasticcio che solo una “club” di incompetenti non poteva prevedere.

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